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Segnalazioni in Centrale Rischi: l’autonomia tra la posizione del debitore principale e quella del garante

Segnalazioni in Centrale Rischi debitore e garante

Marta Orlando, Avvocato Studio legale Casa & Associati

Una delle possibili questioni problematiche connesse alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi riguarda la possibile automaticità della segnalazione a sofferenza del garante, in conseguenza dell’analoga segnalazione del debitore principale.

A ogni modo, può anticiparsi che il principio fondamentale che emerge dall’analisi della disciplina è quello dell’autonomia delle posizioni: la segnalazione a sofferenza del fideiussore non costituisce una conseguenza automatica e necessaria della segnalazione della società debitrice garantita.

Valutazioni distinte

Questo principio si fonda sulla considerazione che le due posizioni, quella del debitore principale e quella del garante, devono essere oggetto di valutazioni distinte e indipendenti, ciascuna basata su presupposti propri e specifici.

La ratio di questa impostazione risiede nella natura stessa della segnalazione a sofferenza, che deve riflettere la situazione finanziaria e creditizia effettiva del soggetto segnalato.

La segnalazione a sofferenza rappresenta una valutazione diretta della sua capacità di adempiere alle obbligazioni assunte e, quindi, per quanto riguarda il garante, la sua posizione richiede una considerazione autonoma e specifica, che non può essere automaticamente derivata dallo stato di insolvenza del debitore principale.

L’aggiornamento di febbraio

La disciplina della Centrale dei Rischi, come delineata dalla Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, nell’aggiornamento di febbraio 2025, fornisce indicazioni precise su come gestire queste situazioni.

In particolare, quando si verifica l’inadempimento del soggetto garantito e l’escussione della garanzia risulta infruttuosa, la posizione del garante deve continuare a essere segnalata nella categoria “garanzie ricevute”, con l’indicazione dello stato “garanzia attivata con esito negativo”.

Questa classificazione deve essere mantenuta per tutto il periodo in cui il rapporto garantito rimane in essere.

Due esigenze

Questa impostazione normativa risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire la corretta informazione del sistema creditizio riguardo all’esito dell’escussione della garanzia; dall’altro, evitare che il garante subisca un pregiudizio sproporzionato alla sua effettiva situazione finanziaria.

L’intermediario finanziario ha infatti l’obbligo di aggiornare la categoria di censimento delle “garanzie ricevute”, indicando se il credito è rimasto insoddisfatto per mancata attivazione della garanzia o per esito negativo dell’escussione, ma questa segnalazione non implica né presuppone una valutazione dello stato di insolvenza del garante.

Le pronunce dei Tribunali

La giurisprudenza di merito ha consolidato questo orientamento attraverso diverse pronunce significative. Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 304/2019, il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 2488/2020, e il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 3/2019, hanno tutti confermato che la segnalazione del garante a sofferenza non può essere considerata una conseguenza automatica della segnalazione del debitore principale, ma deve essere il risultato di una valutazione autonoma e specifica da parte dell’istituto di credito.

Questo orientamento giurisprudenziale è dunque condivisibile, poiché contribuisce a preservare l’integrità e l’efficacia del sistema della Centrale dei Rischi, garantendo che le valutazioni dell’affidabilità creditizia rimangano ancorate a elementi concreti e oggettivi, piuttosto che basate su automatismi che potrebbero risultare fuorvianti, con il conseguente rischio di arrecare ingiusti pregiudizi.

Il Tribunale di Avezzano, infatti, ha avuto modo di specificare che “la segnalazione a carico del garante non può in alcun modo essere equiparata a quella del credito a sofferenza”, producendosi “unicamente l’effetto di comunicare agli operatori del mercato creditizio che il nominativo potrebbe in via meramente ipotetica dover far fronte ad un’esposizione futura nei limiti dell’importo massimo garantito”.

Il Tribunale di Brescia si è invece concentrato sulla segnalazione del debitore principale, affermando che la segnalazione dev’essere “eseguita, come è corretto fare, esclusivamente nei confronti del debitore principale [...], previa verifica del presupposto sostanziale della insolvenza o di situazione equiparabile di persistente instabilità finanziaria e patrimoniale da compiersi [...] avendo esclusivo riguardo alla condizione del cliente e non a quelle dei garanti”.

Infine, il richiamato Tribunale di Cremona ha specificato come “segnalazione a sofferenza del debitore principale e segnalazione a sofferenza del garante siano due segnalazioni autonome, che richiedono una valutazione autonoma in ordine ai presupposti” giacché “un automatismo fra segnalazione a sofferenza di un debitore e segnalazione a sofferenza del garante snaturerebbe la funzione del sistema del Centrale Rischi di offrire un efficace sistema informativo in ordine all’affidabilità creditizia di persone fisiche e giuridiche: se fosse dato questo automatismo, potrebbe accadere che erroneamente il ceto bancario reputi un oggetto “inaffidabile”, solo perché garante di un soggetto valutato come “inaffidabile”, quando il garante in realtà non presenti caratteristiche di “inaffidabilità””.

Conclusioni

In conclusione, correttamente il sistema delle segnalazioni in Centrale dei Rischi si caratterizza per un approccio differenziato e autonomo nella valutazione delle posizioni di debitore principale e garante. Questa impostazione, supportata sia dal quadro normativo che dalla giurisprudenza, garantisce accuratezza nelle segnalazioni e un’equa considerazione delle diverse posizioni coinvolte nel rapporto di garanzia, rispondendo a un principio di giustizia sostanziale, ma, al tempo stesso, contribuendo anche all’efficienza complessiva del sistema creditizio.