La nuova Direttiva sul credito al consumo, in pillole

Seconda Direttiva Credito al Consumo
Manuela Malavasi, Partner di BonelliErede e membro del Focus Team Banche

Dopo un lungo lavoro avviato nel 2020 con la valutazione, ad opera della Commissione Europea, dell’attuazione della Direttiva UE n. 2008/48 sul Credito al Consumo (Consumer Credit Directive – CCD) e dell’adeguatezza ed efficacia della sua regolamentazione, il 30 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la nuova Direttiva sul credito al consumo (CCD II), la n. 2023/2225.

L’obiettivo della nuova disciplina è quello di offrire una piena armonizzazione delle leggi europee in materia di contratti di credito ai consumatori colmando alcune lacune della precedente Direttiva e offrendo un quadro normativo in linea con il contesto di riferimento, profondamente mutato rispetto a quello del 2008, complice anche la crescente digitalizzazione che ha contribuito a nuovi sviluppi di mercato e alla nascita di prodotti innovativi.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione della Direttiva CCD II è stato così notevolmente ampliato, con l’eliminazione della soglia minima di 200 euro e la fissazione unicamente di un limite massimo di importo dei prestiti, nella misura di euro 100mila, oltre il quale la nuova disciplina non trova applicazione, a eccezione dei crediti non garantiti da ipoteca e finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale.

Nuove tipologie di credito rientrano nella Direttiva

Il nuovo quadro normativo viene esteso anche ad alcune tipologie di credito precedentemente escluse, quali i contratti di credito con concessione di scoperto se il rimborso avviene entro un mese, i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e i contratti in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.

Rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva anche nuovi strumenti di finanziamento digitali quali i sistemi Buy now, pay later, in forza dei quali il creditore concede un credito al consumatore al fine esclusivo di effettuare acquisti e saldarli con il tempo; sistemi guardati con “sospetto” dal legislatore perché potrebbero stimolare acquisti non ponderati, creando situazioni di indebitamento eccessivo.

Pratiche responsabili e trasparenti

La nuova disciplina comunitaria si prefigge inoltre l’obiettivo di promuovere pratiche responsabili e trasparenti, imponendo informazioni sui crediti chiare e comprensibili e vietando qualsiasi forma di pubblicità ingannevole o che incentivi i consumatori a una richiesta di credito non ponderata.

Valutazione del merito creditizio

Sempre sotto il profilo dell’accesso al credito, il legislatore comunitario statuisce che la valutazione del merito creditizio deve operarsi nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili nella concessione di prestiti e sovraindebitamento, e svolgersi mediante l’acquisizione di informazioni pertinenti e accurate, rispetto alle quali viene anche sancito un obbligo di verifica ad opera del creditore.

Nell’ottica di realizzare un’elevata trasparenza nell’accesso al credito, si garantisce al consumatore sottoposto a una valutazione automatizzata del merito di credito il diritto di accedere a un confronto con il personale del creditore, sia per ottenere una spiegazione delle valutazioni operate, sia per poter a sua volta contribuire al processo decisionale, eventualmente chiedendo un riesame della propria posizione.

Le misure di tolleranza

Anche nel contesto della disciplina dell’inadempimento si profilano novità interessanti.

Vengono ad esempio introdotte le c.d. misure di tolleranza, ossia di interventi (quali ad esempio rifinanziamento, dilazioni, sospensione degli obblighi di pagamento) da operarsi prima dell’avvio di procedure esecutive da parte del creditore.

Contingentamento dei tassi

Quanto ai tassi e al costo totale del credito, il legislatore comunitario prevede l’introduzione di misure di contingentamento dei tassi debitori (ovvero dei TAEG o del costo totale dei crediti): profilo che tuttavia, nell’esperienza italiana (come di altri Stati membri), dovrà conciliarsi con la disciplina in materia di usura, che già mira a tutelare i consumatori da abusi.

Commercializzazione aggregata

Si segnala poi il divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata, ossia l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.

Sono invece consentite le pratiche di commercializzazione aggregata ossia l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che include altri prodotti o servizi finanziari, qualora contratto di credito venga messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni.

I punti sopra sintetizzati sono sole alcune delle molteplici novità introdotte dalla Direttiva CCD II con cui gli Stati membri dovranno confrontarsi per procedere al recepimento entro i prossimi due anni.

 

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