Dalla trasparenza formale alla tutela del cliente. La normativa europea e nazionale in materia di credito attribuisce crescente importanza alla protezione del consumatore, con un'attenzione che va oltre il rispetto degli obblighi informativi e contrattuali.
Consegnare documenti completi e corretti è fondamentale, ma non sempre sufficiente. Il cliente deve poter comprendere le condizioni economiche, valutare le caratteristiche dei prodotti e assumere decisioni consapevoli, senza subire indebiti condizionamenti.
In questa prospettiva si collocano la Direttiva (UE) 2023/2225 sul credito ai consumatori, conosciuta come CCD2, e la Direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori, nota come MCD.
Sono discipline distinte, con regole e ambiti applicativi propri, ma accomunate dall'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della clientela e promuovere comportamenti responsabili da parte degli intermediari.
La CCD2 e la concessione responsabile del credito
La Direttiva (UE) 2023/2225, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, rafforza la disciplina del credito ai consumatori, ampliandone l'ambito di applicazione e introducendo maggiori garanzie nella pubblicità, nelle informazioni precontrattuali, nelle pratiche di commercializzazione e nella valutazione del merito creditizio.
Le nuove disposizioni rispondono anche ai cambiamenti del mercato, caratterizzato dalla diffusione dei canali digitali e da forme di finanziamento sempre più immediate e accessibili. L'estensione della disciplina a nuove tipologie di operazioni, insieme all'innalzamento del limite ordinario da 75.000 a 100.000 euro, amplia il numero di finanziamenti ai quali si applicano le tutele previste per i consumatori, ferme restando le specifiche inclusioni ed esclusioni stabilite dalla normativa.
Il recepimento della CCD2 si inserisce in un percorso di adeguamento normativo che comprende anche il decreto CICR del 9 luglio 2026, intervenuto ad aggiornare la disciplina in materia di credito ai consumatori, e le ulteriori disposizioni attuative demandate a Banca d'Italia. Il D.Lgs. 212/2025 prevede che finanziatori e intermediari del credito si adeguino entro il 20 novembre 2026 oppure, se successivo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'Autorità, fatte salve le specifiche disposizioni transitorie.
Tra gli aspetti più significativi vi è la previsione secondo cui la valutazione del merito creditizio deve essere effettuata anche nell'interesse del consumatore. La verifica della capacità di rimborso non risponde soltanto all'esigenza dell'intermediario di contenere il rischio, ma contribuisce a prevenire situazioni di indebitamento non sostenibile.
Ulteriori garanzie riguardano le valutazioni del merito creditizio effettuate, anche solo parzialmente, attraverso il trattamento automatizzato dei dati personali. Nei casi previsti dalla disciplina, il consumatore ha diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano, ricevere spiegazioni comprensibili, esprimere la propria opinione e chiedere un riesame della valutazione e della decisione relativa alla concessione del credito.
La nuova disciplina rafforza inoltre la tutela nelle pratiche commerciali e nella distribuzione dei servizi accessori. Particolare attenzione è riservata alle coperture assicurative richieste per ottenere il finanziamento. Tra le garanzie previste dalla normativa nazionale vi è il diritto del consumatore di disporre di almeno tre giorni per confrontare le offerte assicurative necessarie per ottenere il credito al consumo, senza modifiche alle condizioni proposte durante tale periodo, salva la possibilità di richiedere la stipula anticipata della polizza, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del D.L. 1/2012.
La qualità delle informazioni rimane un altro elemento centrale. La loro completezza deve accompagnarsi alla comprensibilità: documenti troppo complessi o contenuti eccessivamente frammentati possono rendere difficile la valutazione delle condizioni economiche.
Su questo aspetto si sono soffermate anche ABI e ASSOFIN nel Position Paper del maggio 2026, richiamando l'esigenza di contemperare la protezione dei consumatori con il corretto sviluppo del mercato, evitando un eccesso informativo che possa ostacolare la comprensione delle offerte.
La CCD2 conferma, in definitiva, una concezione del credito responsabile nella quale la tutela del consumatore accompagna l'intero rapporto, dalla presentazione dell'offerta alla concessione del finanziamento, fino all'esercizio dei diritti riconosciuti durante la vita del contratto.
La sentenza Bank Polska Kasa Opieki e la determinazione dei costi del credito
Un contributo importante alla tutela sostanziale del consumatore proviene dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Con la sentenza del 23 aprile 2026, causa C-744/24, Bank Polska Kasa Opieki, la Corte si è pronunciata sull'applicazione degli interessi nei contratti disciplinati dalla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.
La controversia riguardava un finanziamento al quale era associata una polizza assicurativa formalmente facoltativa, la cui sottoscrizione consentiva tuttavia di beneficiare di un tasso d'interesse più favorevole. La copertura costituiva, pertanto, una condizione necessaria per ottenere il credito alle specifiche condizioni economiche offerte dalla banca.
Il premio assicurativo, sostenuto attraverso il finanziamento e assoggettato anch'esso agli interessi, rientrava pertanto nel costo totale del credito per il consumatore.
La Corte ha chiarito che le somme destinate al pagamento di oneri qualificabili come costi del credito non possono essere incluse nell'importo totale del credito sul quale viene applicato il tasso debitore.
La pronuncia non riguarda, dunque, la legittimità dell'offerta di polizze assicurative insieme ai finanziamenti né affronta in termini generali la possibilità di finanziarne i premi. La questione esaminata attiene alla corretta distinzione tra importo totale del credito e costo totale del credito per il consumatore, nonché alle somme sulle quali possono essere applicati gli interessi contrattuali.
Il principio assume rilievo anche per altre componenti economiche che, secondo la disciplina applicabile, siano qualificabili come costi del credito.
La sentenza richiama così l'attenzione sulla corretta determinazione delle condizioni economiche del finanziamento, confermando che la tutela del consumatore riguarda non soltanto la chiarezza delle informazioni, ma anche la struttura economica del prodotto.
La sentenza Bank Polska Kasa Opieki e la disciplina MCD
La sentenza Bank Polska Kasa Opieki riguarda la disciplina del credito ai consumatori prevista dalla Direttiva 2008/48/CE e non si pronuncia sui finanziamenti immobiliari regolati dalla MCD.
Un elemento di collegamento tra le due discipline è tuttavia rappresentato dalle definizioni di importo totale del credito e costo totale del credito per il consumatore, espressamente richiamate dall'articolo 4 della Direttiva 2014/17/UE, che prevede anche specifiche disposizioni per il settore immobiliare.
Il richiamo assume interesse considerando che anche nei mutui possono essere presenti costi connessi al finanziamento, come premi assicurativi, spese di istruttoria e di perizia, il cui pagamento può, in determinate circostanze, essere sostenuto attraverso somme finanziate dalla banca. Si pone quindi, sul piano dell'analisi normativa, il tema della corretta distinzione tra le somme messe a disposizione del consumatore e quelle destinate a sostenere i costi del credito, anche in relazione alla determinazione degli interessi.
La presenza di definizioni comuni non consente, tuttavia, di estendere automaticamente ai mutui immobiliari i principi affermati dalla Corte, né di trarre conclusioni sul trattamento degli oneri finanziati nell'ambito della disciplina MCD.
Ogni eventuale valutazione dovrà tenere conto delle specificità del credito immobiliare e dell'evoluzione del quadro giuridico di riferimento, anche alla luce di futuri interventi del legislatore europeo e nazionale, delle Autorità competenti e di successivi orientamenti giurisprudenziali. Allo stato, appare pertanto opportuno non anticipare conclusioni sulle conseguenze della pronuncia per i finanziamenti immobiliari ai consumatori.
Polizze, servizi accessori e pratiche commerciali scorrette
Nel credito immobiliare ai consumatori, particolare attenzione deve essere dedicata alla commercializzazione delle polizze assicurative e degli altri servizi accessori proposti insieme al mutuo.
La disciplina MCD distingue le pratiche di commercializzazione aggregata, che consentono di ottenere il finanziamento anche separatamente dagli altri prodotti, da quelle abbinate, nelle quali tale possibilità viene meno e che sono soggette a un divieto di principio, salvo le eccezioni previste dalla normativa.
L'offerta di una polizza insieme al mutuo non costituisce un comportamento scorretto. Una copertura assicurativa può rappresentare un'effettiva protezione per il cliente, il suo nucleo familiare o l'immobile finanziato.
È però fondamentale distinguere le coperture legittimamente richieste dall'intermediario da quelle facoltative, che devono essere proposte senza condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore.
Anche le eventuali condizioni economiche di maggior favore collegate alla sottoscrizione di servizi accessori devono essere illustrate con chiarezza, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Su questi aspetti Banca d'Italia e IVASS sono intervenute con la comunicazione congiunta del 17 marzo 2020, richiamando gli intermediari alla prevenzione dei fenomeni di mis-selling, delle indebite pressioni alla vendita congiunta, delle condotte anomale nella commercializzazione e dei conflitti di interesse.
La correttezza della vendita non dipende soltanto dalle informazioni fornite, ma anche dai comportamenti concretamente adottati.
Presentare una polizza facoltativa come necessaria per ottenere il finanziamento, esercitare pressioni commerciali o proporre prodotti non coerenti con le esigenze del cliente può compromettere la libertà decisionale del consumatore.
Le Autorità richiamano inoltre l'attenzione sugli obiettivi commerciali e sui sistemi di remunerazione delle reti distributive, che non devono incentivare indebite pressioni alla vendita congiunta.
La prevenzione di questi comportamenti richiede controlli sulle modalità di collocamento, attenzione ai reclami e alle lamentele della clientela e un'adeguata formazione degli operatori.
La responsabilità degli intermediari e il valore della consulenza
La tutela del consumatore comincia già nella progettazione del prodotto, quando vengono definite le condizioni economiche, individuati i destinatari dell'offerta e stabilite le modalità di distribuzione.
I principi di governo e controllo dei prodotti bancari richiamano gli intermediari a considerare le esigenze del mercato di riferimento e i possibili rischi per la clientela.
La redditività e il perseguimento degli obiettivi commerciali sono componenti legittime dell'attività bancaria, ma devono essere accompagnati dalla correttezza dell'offerta e dal rispetto degli interessi del consumatore.
Questa responsabilità coinvolge le strutture che progettano i prodotti, le reti distributive e le funzioni di controllo.
In tale contesto assume particolare valore anche la qualità della consulenza e dell'assistenza prestata al cliente: ascoltarne le esigenze, illustrare con chiarezza le caratteristiche dei prodotti e aiutarlo a comprendere le conseguenze delle proprie scelte.
Il rapporto banca-cliente non dovrebbe limitarsi alla conclusione di un contratto, ma svilupparsi attraverso una relazione fondata sulla professionalità e sulla fiducia.
Conclusioni: dalla correttezza alla fiducia
L'evoluzione della disciplina europea, la giurisprudenza della Corte di giustizia e gli orientamenti delle Autorità di Vigilanza confermano la crescente importanza della tutela sostanziale del consumatore.
Pur nei rispettivi ambiti di applicazione, CCD2 e MCD richiamano gli intermediari alla responsabilità nella concessione del credito e alla correttezza delle pratiche commerciali.
La sentenza Bank Polska Kasa Opieki aggiunge un elemento di riflessione sulla determinazione dei costi del credito, mentre Banca d'Italia e IVASS ribadiscono l'importanza di prevenire vendite scorrette e indebite pressioni commerciali.
Un credito responsabile non è soltanto un finanziamento correttamente documentato, ma un prodotto costruito con attenzione, proposto con professionalità e gestito nel rispetto degli interessi del consumatore.
Chiarezza, correttezza, trasparenza e qualità della consulenza rappresentano i presupposti di una relazione banca-cliente fondata sulla fiducia.
È attraverso questi principi che la tutela del consumatore e la sostenibilità dell'attività degli intermediari possono diventare obiettivi complementari, contribuendo alla costruzione di rapporti bancari solidi e duraturi.