Mutui indicizzati all’Euribor: esclusa la nullità automatica, che cosa compete al diritto interno

Mutui indicizzati all’Euribor: cosa compete al diritto interno
Da sinistra: Antonio Ferraguto, Partner; e Chiara Francesca Gennaro, Manager Associate di La Scala Società tra Avvocati

Con la sentenza resa sul rinvio della Corte d’appello di Cagliari (Corte giust. UE, Sez. II, 3 settembre 2026, causa C-60/25, Livronsa, ECLI:EU:C:2026:685), la Corte di giustizia ha escluso che le decisioni con cui la Commissione ha sanzionato il cartello sui derivati sui tassi d’interesse in euro (decisioni C(2013) 8512 final e C(2016) 8530 final, caso AT.39914, cosiddette decisioni EIRD) travolgano di per sé le clausole che rinviano all’Euribor nei mutui conclusi da banche estranee all’intesa.

La nullità dell’art. 101, par. 2, TFUE riguarda solo le clausole dell’accordo incompatibili con il par. 1 e non si estende ai contratti adottati sulla base dell’accordo (cfr. punti 34 e 35).

Il dispositivo ha due rami: la decisione non comporta la nullità di pieno diritto della clausola quando il contratto rientra in un mercato distinto e le parti non hanno partecipato all’intesa; essa va presa in considerazione dal giudice nazionale “soltanto nei limiti” della natura e della portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione constatate nella decisione, sicché, se la clausola non ne è elemento costitutivo e il contratto non è stato concluso per attuare o dare effetto alla condotta sanzionata, relativa a un mercato distinto, la decisione “non può condurre all’invalidità” della clausola (cfr. punto 46 e dispositivo).

Su questi profili la sentenza è già stata ampiamente commentata, anche su questa Rivista. Merita invece attenzione ciò che la Corte rimette ai giudici nazionali: la valutazione, secondo il diritto interno, delle conseguenze dell’intesa sui rapporti contrattuali che coinvolgono terzi (cfr. punti 35 e 39).

Quale vincolo nell’azione di diritto interno

La domanda di nullità era stata proposta, “quantomeno in origine”, in base agli artt. 1346 e 1418 c.c. (cfr. punto 25). La Corte ha ritenuto ricevibile il rinvio “anche supponendo” che l’art. 16, par. 1, del reg. (CE) n. 1/2003 - disposizione che garantisce coerenza e certezza del diritto, impedendo ai giudici nazionali di adottare decisioni in contrasto con quelle della Commissione in materia di concorrenza - non si applichi a una domanda siffatta (cfr. punto 29), senza sciogliere il dubbio.

L’Avvocata generale Medina ne aveva escluso l’applicabilità sul piano formale, pur ritenendo che gli accertamenti compiuti in sede unionale non possano essere disattesi (cfr. conclusioni del 12 marzo 2026, parr. 35-37).

La sentenza non si pronuncia sull’applicabilità formale dell’art. 16, che interpreta nel merito (cfr. punto 42), e si concentra sul contenuto dell’accertamento: la manipolazione “deve ritenersi dimostrata” per il mercato dei derivati e per le banche coinvolte, ma, trattandosi di restrizione per oggetto, i comportamenti sanzionati non consentono “di per sé soli” di concludere che vi siano stati “effetti precisi” sul livello del tasso (cfr. punto 44, che richiama i parr. 32 e 33 delle conclusioni).

Ne deriva, a nostro avviso, che perde gran parte del suo peso pratico il dibattito interno sulla qualificazione delle decisioni EIRD, considerate ora “prova privilegiata” (Cass., Sez. III, ord. 13 dicembre 2023, n. 34889), ora vincolanti ai sensi dell’art. 16 “e non già prova privilegiata” (Cass., Sez. I, ord. interl. 19 luglio 2024, n. 19900, par. 16). A ciò si aggiunga che, quale che sia la qualificazione, l’accertamento non si estende agli effetti sul livello del parametro.

La determinabilità dell’oggetto

Il confronto si sposta così sull’art. 1346 c.c.: Cass., Sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, con principi enunciati nell’interesse della legge (art. 363, comma 3, c.p.c.), ha escluso che i mutui stipulati da parti estranee all’intesa ne costituiscano applicazione in difetto della conoscenza dell’intesa da parte di almeno un contraente e dell’intento di conformarvi il regolamento contrattuale; ha però ammesso la nullità parziale della clausola per impossibilità, anche temporanea, di determinarne l’oggetto quando il parametro risulti alterato in concreto in modo oggettivo, effettivo e significativo.

L’ordinanza n. 19900/2024 ha messo in dubbio questa seconda affermazione: l’accordo “si obiettivizza” sull’Euribor “così come ufficialmente stabilito”, indipendentemente dalla correttezza del procedimento di rilevazione (cfr. par. 24), e le parti richiamano il “dato numerico ufficiale” del parametro (cfr. par. 25).

La Prima Sezione ha anche osservato che la nullità, ove l’indice fosse stato alterato al ribasso, potrebbe esporre lo stesso mutuatario al versamento di maggiori interessi (cfr. par. 27). Le Sezioni Unite, investite della questione, hanno rinviato la causa a nuovo ruolo “per approfondimenti”, alla luce delle nuove allegazioni delle parti, tra cui la notizia del rinvio pregiudiziale (Cass., Sez. Un., ord. interl. 15 marzo 2025, n. 6943).

Livronsa non decide la questione, che appartiene al diritto interno, ma ne delimita la premessa di fatto. Se le decisioni EIRD non consentono di inferire effetti precisi sul livello del tasso (cfr. punto 44) e non stabiliscono neppure se l’intesa tendesse a spingere l’Euribor verso l’alto o verso il basso (cfr. conclusioni, par. 32), l’alterazione significativa del parametro non può essere tratta da quelle decisioni. A nostro avviso, inoltre, la clausola descritta dalla Corte, che “si limita a rinviare al tasso Euribor” (cfr. punto 43), pur esaminata ai soli fini dell’art. 101 TFUE, corrisponde a quella considerata dalla Prima Sezione, che ancora la determinabilità al valore ufficiale dell’indice.

Vizio del consenso e tutela del consumatore

Secondo la Prima Sezione, l’illecito del terzo incide sul contratto non in termini di nullità, ma semmai di annullabilità ai sensi dell’art. 1439, comma 2, c.c. (cfr. ord. n. 19900/2024, par. 22). La norma va letta con il comma 1: i raggiri devono essere stati determinanti del consenso e, quando provengono da un terzo, il contratto è annullabile solo se erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Per il mutuante estraneo all’intesa è quest’ultimo il requisito decisivo.

La stessa ordinanza dubita che, per le banche estranee all’accordo anticoncorrenziale, soccorra la via consumeristica, perché l’art. 33 cod. consumo “colloca al di fuori della presunzione di vessatorietà” le clausole su prodotti il cui prezzo è collegato a un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista (cfr. par. 23). Più esattamente, il comma 5 esclude per tali prodotti le presunzioni delle lettere h), m), n) e o) del comma 2, tra le quali figurano quelle sulla determinazione del prezzo al momento della prestazione e sul suo aumento.

La via risarcitoria

Il carattere personale della responsabilità implica che “sia l’impresa che ha violato tali regole a rispondere del danno” (cfr. punto 36). L’Avvocata generale ricorda che chi si ritiene leso dalla manipolazione può agire secondo la normativa di recepimento della direttiva 2014/104/UE (cfr. conclusioni, nota 21), e la Prima Sezione aveva indicato il rimedio aquiliano “nei confronti di chi l’illecito ha commesso” (cfr. ord. n. 19900/2024, par. 26; in senso conforme, quanto alla legittimazione passiva, Trib. Milano, Sez. VI, 21 febbraio 2024, n. 2221). L’azione si rivolge dunque agli autori dell’intesa, fermo l’accertamento individuale del danno e del nesso causale (cfr. conclusioni, nota 27).

Tre piani da tenere distinti

Restano al giudice nazionale anche le questioni processuali, come l’eccepita novità in appello della domanda di nullità (cfr. punti 30 e 31). Il quadro che ne risulta distingue la validità della clausola, che le decisioni EIRD non possono compromettere nelle circostanze indicate dalla Corte; il vizio del consenso, soggetto ai requisiti dell’art. 1439 c.c.; la responsabilità, che grava su chi ha commesso l’illecito.

Alle Sezioni Unite spetta ora l’ultimo passo: stabilire se l’alterazione del parametro renda indeterminabile l’oggetto della clausola o rilevi eventualmente soltanto sul piano del consenso e della responsabilità (cfr. ord. n. 19900/2024, par. 28). A nostro avviso, la premessa di fatto delimitata dalla Corte e il rinvio al valore ufficiale dell’indice conducono alla seconda risposta: la clausola non è nulla per indeterminabilità dell’oggetto.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di ottobre 2026 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.

 

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