Ecco una sintesi della nuova sentenza della Cassazione sulla manipolazione dell’Euribor, che ci ha fornito Benedetta Musco Carbonaro, Equity Partner di Zitiello Associati.
In sostanza, la Corte ha stabilito:
- che i contratti conclusi da banche estranee al cartello non siano di per sé nulli, perché non sussiste un collegamento con l’intesa a monte: ciò salvo che chi agisce in giudizio non dimostri che la banca sapesse della manipolazione e abbia inteso approfittarne predisponendo il contratto con il cliente;
- che il rinvio a un parametro “esterno”, come l’Euribor, per la determinazione del tasso può determinare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, qualora tale parametro sia stato manipolato e sia quindi inaffidabile. A tal fine, occorrerà però che la parte che agisce in giudizio dimostri non già l’esistenza di un tentativo di manipolazione, ma l’effettiva manipolazione del tasso.
In attesa da fine marzo
Si tratta di una delle pronunce attese a seguito dell’udienza pubblica di fine marzo e, in particolare, si tratta dello stesso giudizio nel quale il procuratore generale della Cassazione, criticando pesantemente la nota ordinanza del dicembre 2023, aveva chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Il giudizio è stato tuttavia deciso e, nonostante la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso relativo appunto al tasso Euribor, la Cassazione ha ritenuto di doversi comunque pronunciare sulla questione ai sensi del nuovo art. 363 c.p.c., ritenendola di particolare importanza e quindi meritevole dell’affermazione del principio di diritto applicabile nell’interesse della legge.
La nullità del tasso Euribor
La sentenza, resa sempre dalla terza sezione (la stessa dell’ordinanza del dicembre 2023), fa riferimento proprio al discusso provvedimento in cui era stata dichiarata la nullità del tasso Euribor, circoscrivendone in primo luogo gli effetti da un punto di vista anche processuale laddove afferma che si tratta di un precedente “adottato con mera ordinanza a seguito di udienza camerale”, a fronte della nuova decisione emessa invece in forma di sentenza a seguito di udienza pubblica; e poi anche da un punto di vista sostanziale, laddove dà atto di aver proceduto ad una “rimeditazione” e ad un “più adeguato approfondimento” della principale premessa della decisione del dicembre 2023, ossia se i contratti di mutuo che fanno riferimento all’Euribor possano considerarsi contratti “a valle” rispetto alle intese a monte volte a manipolare il tasso stesso.
A tale quesito, come detto, la Corte non risponde affermativamente e perentoriamente come nel dicembre 2023, dando atto di come “non sia possibile condividere le premesse da cui parte la già richiamata Cass. 34889 del 2023”, ma precisa appunto che per farlo occorre “l’allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell’intesa o, almeno, fosse consapevole” della sussistenza dell’intesa volta ad alterare l’Euribor “ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa”.
La prova dell’avvenuta manipolazione
Da segnalare che la prova dell’avvenuta manipolazione, anche in questa sentenza, viene ricondotta al contenuto della decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013, di cui la Cassazione ribadisce la natura di prova privilegiata e quindi di “punto di partenza", ancora una volta senza considerare che tale provvedimento aveva sanzionato le banche per un tentativo di manipolazione, e non invece per l’avvenuto raggiungimento della manipolazione medesima, e su tale parte della sentenza valgono ovviamente le stesse censure già mosse nei confronti del precedente del dicembre 2023.
Ad ogni modo, la Corte ha precisato che, anche una volta conseguita in tal modo la prova dell’intesa, la parte che assume di essere stata danneggiata dovrà comunque fornire gli ulteriori elementi di prova di cui sopra.
Il tema ancora aperto
Resta aperto il tema delle conseguenze della eventuale declaratoria di nullità parziale della clausola relativa alla determinazione degli interessi (laddove venga fornita la prova della consapevolezza della manipolazione in capo alla banca erogante il finanziamento), che la Cassazione afferma doversi risolvere “secondo i principi generali dell’ordinamento”.