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Green Bond: aggiornamento normativo e sulle sfide e opportunità del mercato

green bond sfide e opportunità

Luciano Morello, Partner di DLA Piper e Martina Antoniutti, Avvocato di DLA Piper

I progetti per il futuro in tema di finanza sostenibile sono decisamente ambiziosi. L’Unione Europea prevede l’emissione di green bond fino a 250 miliardi di euro entro la fine del 2026 per finanziare il programma NextGenerationEU.

Nel mercato italiano, i dati riguardanti il numero di obbligazioni green e i nuovi emittenti che accedono al mercato sono in costante crescita. Diversi studi recenti hanno stimato un mercato potenziale tra le mid-cap italiane superiore ai 10 miliardi di euro, considerando che ben il 65% delle emissioni totali potenziali potrebbe qualificarsi come green bond.

Il greenium è vicino allo zero

Prospettive positive degli analisti verso il mercato europeo si registrano anche in tema di rendimenti.

Il c.d. greenium, ossia il premio dei green bond rispetto alle obbligazioni non ESG (maggiore è tale premio, maggiore è il costo che l’obiettivo ESG comporta in termini di performance finanziaria) si attesta su valori decisamente ridotti, vicini a zero punti base, confermando quindi rendimenti sostanzialmente simili a quelli delle obbligazioni “comuni”.

In questo contesto e con queste prospettive, il 30 novembre 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2631, che introduce prescrizioni uniformi per le obbligazioni che possono essere commercializzate sotto la denominazione “obbligazione verde europea” o “European Green Bond” (da cui l’acronimo, EuGB), applicabile a partire dal 21 dicembre 2024.

Gli obiettivi

Il Regolamento mira a consolidare il ruolo dell’Unione Europea in un settore, quale quello dei green bond, in cui è già da tempo principale forza trainante.

Trattandosi di un mercato che è in espansione con tassi di crescita altissimi dal 2016 (del 90% all’anno fino al 2021), questo ulteriore passo legislativo volto all’istituzione di un label europeo riconoscibile e affidabile dovrebbe permettere che l’espansione continui in maniera ordinata e consolidi un mercato efficiente, stabile e sano, riducendo al minimo il rischio di greenwashing e di bolle speculative.

L’approccio

L’approccio ricalca quello degli standard ICMA e degli ormai consolidati green bond principles, rimanendo legato a sistemi di labelling, reportistica e disclosure.

Deve inoltre apprezzarsi lo sforzo del legislatore europeo di riordino sistematico della materia, soprattutto nel collegamento creato con la disciplina del Regolamento (UE) 2020/852 (il Regolamento sulla Tassonomia).

Dal punto di vista generale l’etichetta “EuGb” sarà infatti riservata agli emittenti che intendano finanziare progetti green in linea con la tassonomia europea, destinando ad essi la totalità dei proventi dell’emissione.

Per i settori non ancora inclusi nella tassonomia e per altre attività molto specifiche, invece, viene prevista una soglia pari al 15% dei proventi destinabili, che permetterà agli emittenti la possibilità di avvalersi dell’etichetta EuGb da subito, in attesa dell’evoluzione tecnico-scientifica in altri settori.

L’etichetta EuGB

In linea generale e senza voler passare in rassegna tutte le deroghe ed eccezioni incluse nel Regolamento rispetto a quanto segue, per gli emittenti privati il label “EuGB” potrà essere utilizzato a condizione che:

  • sia richiesta l’approvazione di un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (il Regolamento Prospetto);
  • sia chiara l’indicazione che si tratti di una “obbligazione verde europea”;
  • sia inclusa una sezione relativa all’utilizzo dei proventi dell’emissione in conformità al Regolamento sulla Tassonomia e ai relativi atti delegati.

Tali requisiti rispondono all’esigenza precipua di standardizzare l’informativa disponibile agli investitori del mercato finanziario green.

La reportistica

Altro caposaldo del nuovo framework normativo riguarda la standardizzazione dei sistemi di reportistica, con l’introduzione di:

  • una scheda informativa precedente l’emissione delle obbligazioni;
  • una relazione annuale di rendiconto sull’allocazione dei proventi fino alla loro integrale allocazione;
  • almeno una volta nel corso della durata delle obbligazioni e dopo l’allocazione integrale, una relazione avente ad oggetto l’impatto ambientale generato.

Anche in questo caso, il Regolamento muove dall’approccio ormai consolidato dei principi ICMA, ma - rispetto ad essi - va a rafforzare il sistema di reportistica, scandendo il momento in diverse fasi ed estendendo la revisione esterna anche alla fase precedente e successiva all’emissione.

Verificatori e sanzioni

Inoltre, il Regolamento introduce una disciplina di dettaglio rispetto ai requisiti di eleggibilità dei soggetti verificatori, nonché il relativo apparato sanzionatorio.

In particolare, dopo un periodo transitorio di 18 mesi in cui saranno soggetti esclusivamente a un obbligo di notifica presso l’ESMA, i soggetti verificatori che potranno rilasciare relazioni agli emittenti di EuGB (anche se provenienti da Stati terzi) avranno l’obbligo di registrazione presso l’ESMA, condizionato al rispetto di una serie di requisiti organizzativi interni e di governance, e saranno tenuti all’adozione di metodologie chiare e trasparenti.

Dal punto di vista della vigilanza sul rispetto del Regolamento, sono conferiti alle Autorità competenti, ossia l’Autorità nazionale che ha approvato il prospetto ai sensi del Regolamento Prospetto, tutta una serie di poteri tra cui quello di richiedere la pubblicazione anche delle relazioni precedenti e successive l’emissione, un potere anche più incisivo di sospendere o vietare le offerte o le negoziazioni nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento, il potere di pubblicare le decisioni e i provvedimenti presi nei confronti degli emittenti, nonché quello di irrogare sanzioni pecuniarie.

Obbligazioni (eco)sostenibili

Infine, ulteriori profili degni di nota del Regolamento riguardano l’introduzione di modelli volontari facoltativi per tutte le altre obbligazioni commercializzate con denominazione “ecosostenibile” o comunque legate alla sostenibilità (i c.d. sustainability-linked bond) e di disposizioni relative alle cartolarizzazioni che intendano utilizzare il marchio “EuGB”, che potrebbero favorire la crescita - in particolare - del mercato dei basket bond che abbiano oggetto obbligazioni green.

Concludendo, il Regolamento EuGB rappresenta un passo necessario e fortemente voluto dagli operatori del mercato della finanza ESG in quello che i dati ci dimostrano essere uno dei mercati principali: le emissioni di green bond.

Il fine primario è quello di combattere il rischio crescente di fenomeni di greenwashing e la fortuna del Regolamento dipenderà quindi molto dalla fiducia che gli investitori dimostreranno nei confronti del label “EuGB”.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di gennaio/febbraio 2024 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop