TRIBUNA

Euribor Transition: un primo bilancio

Euribor Transition: un primo bilancio

Gennaro Mazzuoccolo, Partner di Norton Rose Fulbright

Ad un anno dall’entrata in vigore del nuovo articolo 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e a pochi mesi dall’obbligo di adeguamento delle sue previsioni, è forse il momento opportuno per iniziare a fare qualche valutazione se non un bilancio definitivo di cosa abbia funzionato e cosa no.

Vale la pena ricordare come la norma in questione, introdotta in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/1011 dell’8 giugno 2016 (il Regolamento Benchmark), preveda un meccanismo di regolazione preventiva dei rapporti contrattuali in caso di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento sancendo, tra le altre cose, il diritto del cliente di recedere dal contratto bancario entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di modifica unilaterale del contratto relativa alla variazione dell’indice di riferimento applicato.

La trattazione di questi temi, inclusi i dettagli sulla transizione dai tassi interbancari (interbank offered rates - IBOR) ai tassi overnight privi di rischio (overnight risk-free rates - RFR), è stata oggetto di approfondimento nel numero di marzo 2024 di AziendaBanca.

Dall’osservatorio di chi scrive appare evidente che la maggior parte degli operatori ha implementato procedure in linea con le nuove direttive. Permangono alcune ombre e qualche dubbio interpretativo.

Banche e intermediari finanziari stranieri operanti in Italia

Tra le principali questioni sollevate dagli operatori del settore, di particolare rilievo è quella riguardante l’applicabilità dell’art. 118-bis TUB alle banche e agli intermediari finanziari stranieri, inclusi quelli non appartenenti all’Unione Europea, che operano in Italia.

L’art. 118-bis TUB, non affronta esplicitamente la questione alimentando diverse interpretazioni.

A parere di chi scrive, il nuovo disposto normativo dovrebbe senz’altro applicarsi a tutti i soggetti operanti in Italia indipendentemente dal fatto che ciò avvenga con o senza stabilimento ed indipendentemente dalla nazionalità della banca. Ciò per due ordini di ragioni.

L’art. 118-bis TUB si colloca all’interno del Titolo VI del Testo Unico Bancario, intitolato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”. Il Titolo si focalizza sulla trasparenza bancaria, considerata uno strumento essenziale per valutare la liceità, validità e correttezza dei rapporti contrattuali tra le banche e i clienti.

Le norme ivi contenute mirano non solo a proteggere il contraente debole, ma anche a garantire che le informazioni fornite al cliente siano chiare, precise e non ingannevoli, assicurando che la performance dell’intermediario sia efficace in termini di informazione, correttezza e buona fede. Questi principi si riflettono anche nelle condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra la banca e i suoi clienti, garantendo clausole standard che mirano a proteggere questi ultimi.

Il Titolo VI si apre con l’art. 115 TUB, il quale stabilisce che “le norme del presente titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari”.

La Relazione Illustrativa del Decreto legislativo n. 72/2016, che ha da ultimo modificato l’art. 115 TUB, evidenzia come le modifiche apportate mirino a precisare che l’intero Titolo VI (e non solo il Capo I) del Testo Unico Bancario si applichi a tutte le operazioni e i servizi offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari in Italia. Di conseguenza, anche l’art. 118-bis TUB rientrerebbe in questo ambito applicativo.

In aggiunta, escludendo le banche non italiane dall’applicazione del Titolo VI del Testo Unico Bancario e, quindi, dell’art. 118-bis, si creerebbe una disparità di trattamento tra intermediari finanziari, fornendo un vantaggio competitivo sul mercato interno ad entità non italiane e compromettendo gli obiettivi di trasparenza e protezione del cliente garantiti dal Titolo VI.

I finanziamenti in pool

L’implementazione dell’art. 118-bis TUB presenta dubbi interpretativi anche per i finanziamenti in pool, ovvero quei finanziamenti concessi da un gruppo di banche a uno o più mutuatari.

In particolare, l’art. 118-bis TUB, nei suoi primi due commi, stabilisce che: “Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011.

Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall’articolo 119.

Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di cui al comma 1, le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto.”

In conformità con l’art. 118-bis TUB, quindi, le clausole relative ai tassi di interesse devono permettere di identificare (i) le modifiche all’indice di riferimento, o (ii) l’indice sostitutivo, per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto. Questo può avvenire alternativamente (i) mediante l’individuazione puntuale di un indice sostituivo (i.e. la clausola di fallback), o (ii) mediante rinvio ai piani previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. i piani di sostituzione).

Questa previsione risulta sicuramente efficiente per i finanziamenti aventi un singolo lender. Lo stesso, tuttavia, non si può affermare per i finanziamenti in pool. Le banche partecipanti al pool potrebbero infatti adottare diversi piani di sostituzione, sia al momento del closing che in futuro. Di conseguenza, si rende necessaria l’individuazione puntuale di un indice sostituivo nel contratto.

Nel caso in cui vi siano diversi indici sostituivi proposti dalle banche del pool, la preferenza solitamente ricade sulla clausola di fallback proposta dalla banca agente, responsabile della gestione amministrativa del finanziamento.

Alcune banche hanno invece adottato soluzioni “ibride” che, pur essendo pragmatiche, risultano spesso ambigue e non conformi agli standard raccomandati dalla Loan Market Association. Ad esempio, alcune banche scelgono di utilizzare il tasso €STR overnight individuato dalla BCE, senza fare riferimento a una metodologia di calcolo specifica. Nel caso in cui, al momento della cessazione effettiva dell’Euribor, esistano più tassi fallback €STR-based sul mercato come possibili sostituti, il tasso fallback finale sarà quello deciso dalla maggioranza delle banche partecipanti al pool. Formulazioni di questo tipo sono però probabilmente non allineate agli standard della Loan Market Association e, potenzialmente, con il 118-bis TUB.

Le problematiche relative all’applicazione dell’art. 118-bis ai finanziamenti in pool sono state segnalate da numerose banche nazionali all’ABI (Associazione Bancaria Italiana), che ha avviato un tavolo di confronto per discutere possibili linee guida operative. Le soluzioni operative adottate, spesso associate alla necessità di confronti bilaterali su richiesta delle singole controparti, hanno allungato le tempistiche previste per l’adeguamento al nuovo obbligo normativo e aumentato i costi transattivi della gestione dei rapporti con la clientela.

In conclusione, l’art. 118-bis TUB rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e stabilità nei rapporti contrattuali bancari. Tuttavia, la sua implementazione ha evidenziato diverse criticità, specialmente nei finanziamenti in pool e nell’applicabilità dello stesso alle banche straniere. È essenziale che le autorità regolamentari e le associazioni di categoria, come l’ABI, continuino a lavorare per fornire linee guida chiare e operative che possano facilitare l’adeguamento delle banche alla nuova normativa.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di aprile 2025 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.