Il 23 ottobre 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
La direttiva prevede le norme minime di tutela per i c.d. “whistleblowers”, ossia i soggetti che, nell’ambito di un’organizzazione pubblica o privata, segnalano illeciti. È fissato al 31 dicembre 2021 il termine di recepimento.
Lo sforzo di adeguamento che l’Italia dovrà sostenere inciderà in vario modo sulla vigente normativa in tema whistleblowing. Attualmente, l’ordinamento conosce due diversi ambiti di tutela, entrambi profondamente modificati dopo l’intervento della L. n. 179/2017.
Whistleblowing e settore pubblico
Nel settore pubblico, ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, ad essere tutelato è il dipendente delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici o di enti privati sottoposti a controllo pubblico che, attraverso canali di segnalazione interna o esterna, segnali condotte illecite nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione.
La medesima disciplina si applica ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o quelle che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. Il contenuto delle tutele attiene alla protezione della riservatezza dell’identità del segnalante nelle diverse sedi in cui è possibile segnalare gli illeciti, quali il procedimento penale, il procedimento dinanzi alla Corte dei Conti e il procedimento disciplinare.
È previsto, inoltre, che qualunque misura discriminatoria o ritorsiva eventualmente adottata sia nulla ed è disposta la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento. Unico limite alle tutele è l’accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o affini ovvero della responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.
Whistleblowing e settore privato
Per quanto riguarda il settore privato, la legge del 2017 ha inciso sul corpo del D.lgs 231/2001, inserendo il comma 2-bis all’art. 6. Tale modifica rende incontestabile il fatto che la tutela riconosciuta ai soggetti segnalanti che operano nel settore privato si inserisce nel contesto di operatività dei modelli di gestione ed organizzazione, per cui al di fuori non v’è protezione.
In virtù della citata norma, i suddetti modelli sono implementati sino a prevedere specifici canali che consentano alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, a quelle che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché a quelle sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi, di segnalare condotte rilevanti ai sensi del decreto stesso e a tutela degli interessi dell’ente.
I limiti ai soggetti tutelati e agli illeciti segnalabili
Si palesano immediatamente i forti limiti che tale disciplina impone, da un lato sotto il profilo della platea di soggetti ai quali è riconosciuta la tutela e, dall’altro, per la tipologia di illeciti che possono essere oggetto di segnalazione, poiché si tratta solo di violazioni potenzialmente idonee a ledere gli interessi dell’ente ed integranti le condotte già rilevanti ai fini del D.lgs 231/2001.
Anche per il settore privato, le tutele riconosciute ai segnalanti si sviluppano su doppia direttiva: viene garantita la protezione dell’identità personale del whistleblower e sono espressamente vietati atti di ritorsione o discriminatori, sia diretti sia indiretti per motivi collegati alla segnalazione, prevedendo altresì la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento delle mansioni o di qualunque altra misura illecita adottata dall’ente.
Recepimento: il campo di applicazione
Alla luce di tale assetto normativo, il recepimento della direttiva dovrà incidere principalmente su alcuni aspetti, garantendo, in generale, una parificazione di trattamento tra il settore pubblico e quello privato. In primo luogo, il legislatore italiano dovrà estendere il campo di applicazione soggettivo della normativa, sino ad includervi soggetti il cui rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza sia terminato o non ancora iniziato, nonché soggetti terzi o entità giuridiche aventi un rapporto con il segnalante.
Ampliare le condotte segnalabili
Successivamente, è richiesto un ampliamento della tipologia di condotte oggetto di segnalazioni, in modo da recidere il legame di finalizzazione al perseguimento degli interessi dell’ente (pubblico o privato) che attualmente è previsto da entrambe le normative. La direttiva, infatti, estende il proprio campo di applicazione oggettivo alle violazioni che rientrano nell’ambito dei settori nei quali vengono applicati gli atti dell’Unione, peraltro, non pregiudicando la possibilità per gli Stati membri di estendere la protezione anche a settori addizionali.
I canali di segnalazione
Ulteriore aspetto che richiederà un adeguamento sarà quello relativo ai canali di segnalazione che la direttiva richiede essere interni ed esterni, senza porli in rapporto di priorità gli uni con gli altri. Se per il settore pubblico non sembrano necessari profondi cambiamenti, a dover essere profondamente mutato è il sistema vigente per il settore privato.
La direttiva, infatti, impone che qualunque soggetto giuridico privato debba dotarsi di canali di segnalazione interna, ponendo quale unico limite la dimensione occupazionale dello stesso, che deve essere pari ad almeno 50 dipendenti. Ciò significa che le realtà aziendali non attualmente dotate di modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs 231/2001, dovranno attivarsi per prevedere tali canali di segnalazione.
Tenuto conto della fase embrionale in cui si trova l’Italia nel processo di recepimento della direttiva e dello scarso interesse che suscita il fenomeno, sia tra gli addetti ai lavori sia nella generalità, è sicuramente necessario un impegno molto importante sia da parte delle istituzioni sia da parte del tessuto imprenditoriale.
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di novembre 2021 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.