Decreto Transizione 5.0: verso un nuovo golden power?

Decreto Transizione 5.0: verso un nuovo golden power?
Filippo Fioretti, Partner e Responsabile dipartimento Antitrust e FDI Focus group, Studio legale Pavia e Ansaldo

La tutela degli interessi nazionali nell’ambito degli investimenti esteri diretti su asset nazionali trova il suo scudo nella disciplina c.d. golden power. Con questa espressione si indica l’insieme dei “poteri speciali” attribuiti al Governo in presenza di operazioni di investimento in settori e attivi strategici.

Si tratta di un istituto eccezionale, che consente all’esecutivo di imporre prescrizioni, opporsi alle operazioni o esercitare poteri interdittivi quando siano coinvolti profili di sicurezza nazionale e ordine pubblico.

La disciplina, contenuta nel d.l. n. 21/2012, ha conosciuto negli anni un progressivo ampliamento, anche per effetto del mutare del contesto economico e geopolitico e del Regolamento (UE) 2019/452, che ha istituito un quadro comune per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione. È in questa cornice che si inseriscono le recenti modifiche normative introdotte con il d.l. n. 175/2025, c.d. Decreto Transizione 5.0, relative al golden power nel settore finanziario, creditizio e assicurativo.

La vicenda UniCredit-Banco BPM

Ma in quale contesto si inserisce questa novità normativa? L’intervento del legislatore muove dalla vicenda, ben nota, del caso UniCredit-Banco BPM, in cui il Governo ha deciso di esercitare il golden power sull’OPS promossa da UniCredit imponendo prescrizioni all’operazione.

Una vicenda che ha riportato al centro del dibattito il tema dell’estensione e dei limiti dei poteri speciali, e il cui passaggio più significativo si è avuto nel novembre 2025, quando la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia contestando la compatibilità dell’intera disciplina del golden power con il diritto europeo.

Il golden power, sebbene sia una normativa di chiara matrice nazionale, si inserisce all’interno di un ordinamento giuridico nel quale il diritto dell’Unione europea pone limiti, condizioni e competenze che non possono essere eluse dallo Stato membro. In altre parole, la tutela dell’interesse strategico nazionale non può prescindere dall’assetto sovranazionale entro cui tale interesse deve essere prima definito e poi protetto.

La riforma del 2026 interviene proprio in tale direzione. Con particolare riferimento ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, il legislatore ha previsto che quando un’operazione è sottoposta alla valutazione delle autorità europee competenti per i profili prudenziali e concorrenziali, l’esercizio dei poteri speciali deve attenderne il completamento.

La finalità è evidente: evitare sovrapposizioni improprie tra l’intervento statale e funzioni che l’ordinamento europeo attribuisce ad altre autorità, in particolare alla BCE e alla Commissione.

La sicurezza è il baricentro

In secondo luogo, è stata espressamente ricompresa la sicurezza economica e finanziaria nazionale all’interno della nozione di sicurezza pubblica. Il caso UniCredit-Banco BPM ha infatti mostrato che il golden power non riguarda più soltanto settori associati alla sicurezza nazionale in senso tradizionale, quali difesa, energia, trasporti o comunicazioni.

Oggi il baricentro della sicurezza si è spostato anche sul terreno della sicurezza economica, in quanto la stabilità di un Paese dipende anche dalla continuità dei flussi finanziari, dalla tenuta del sistema creditizio, dalla capacità di evitare vulnerabilità che possano compromettere il funzionamento dell’economia. Naturalmente, l’espansione della nozione di sicurezza impone altrettanta cautela.

Se ogni interesse economico venisse indistintamente ricondotto alla sicurezza nazionale, il rischio sarebbe di dilatare eccessivamente l’ambito applicativo del golden power in contrasto con l’orientamento della Corte di giustizia, secondo cui finalità meramente economiche non possono, di per sé sole, giustificare restrizioni alle libertà del mercato interno.

La riforma non segna un ridimensionamento del golden power in termini di perimetro oggettivo o soggettivo, bensì un tentativo di ricondurlo entro confini più coerenti con il diritto europeo e con la sua natura eccezionale.

Da un lato, il legislatore ha preso atto del mutato scenario geopolitico ed economico. In un momento storico così delicato e segnato da conflitti sempre più frequenti, gli Stati sono portati ad adottare strumenti di presidio più penetranti. Dall’altro lato, proprio questa fase storica rende ancora più necessario che tali strumenti siano esercitati entro coordinate giuridiche certe e compatibili con il diritto dell’Unione, evitando che sfocino in un protezionismo mascherato.

L’equilibrio tra interessi nazionali e rispetto delle norme europee

In definitiva, le recenti modifiche normative confermano che il golden power resta uno snodo decisivo nel rapporto tra Stato e mercato. In attesa dell’esito della procedura di infrazione, che presumibilmente si pronuncerà anche su tale riforma, possiamo già trarre qualche insegnamento dal caso UniCredit-Banco BPM: l’interesse nazionale può e deve essere tutelato, ma non in termini assoluti né isolati.

La tutela e protezione dell’interesse nazionale deve passare, trovandoci un invalicabile limite, dal rispetto delle norme europee e dalla capacità di distinguere tra difesa degli interessi essenziali ed estensione impropria dell’intervento pubblico.

È in questo equilibrio, in costante evoluzione, che si gioca la legittimità del golden power, tanto più in una fase in cui la sicurezza nazionale comprende sempre più chiaramente anche la stabilità finanziaria.

 

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