Un non completo coordinamento con interpretazioni preesistenti e l’esercizio di alcune discrezionalità non altrimenti prevedibili sono il paradosso in cui inciampa il regime di recepimento in Italia della Direttiva CRD VI (Direttiva EU 2024/1619), recentemente introdotto con il Decreto Legislativo no. 208 del 31 dicembre 2025 (Decreto CRD VI).
Nonostante l’introduzione di un onere di stabilimento per le imprese di paesi terzi per l’esercizio dei servizi bancari “core” nel territorio dell’Unione Europea fosse aspetto già ben noto della CRD VI, il testo di recepimento italiano sembra aver voluto adottare un regime ancor più restrittivo per quanto concerne il perimetro del requisito di stabilimento nonché delle relative esenzioni.
Il requisito di stabilimento
Al netto del regime transitorio (grandfathering), a far data dall’11 gennaio 2027, gli istituti di credito ovvero le imprese di investimento di classe 1 di Stato terzo (le Banche non-UE) saranno soggette all’obbligo di stabilimento di una succursale in Italia ove intendano svolgere nei confronti di clientela italiana servizi bancari “core” (i.e. prestiti; raccolta dei depositi presso il pubblico e rilascio di garanzie o impegni di firma).
Vi è dunque una preclusione totale alle attività bancarie “core” ove prestate su base transfrontaliera da un’Impresa non europea.
Nonostante il requisito di stabilimento accomuni tutti gli Stati Membri, in Italia l’auspicata armonizzazione potrebbe scontrarsi con l’interpretazione del perimetro dell’attività riservata di “raccolta dei depositi” storicamente avallata dal legislatore italiano.
Nel nostro ordinamento, infatti, la raccolta di depositi ricomprende anche le attività di emissione e offerta di strumenti di debito (ad esempio, bonds).
Al netto del regime applicabile alle emissioni di strumenti di debito da parte di società ai sensi del codice civile, non sono ammesse esenzioni alla riserva di legge, indipendentemente dalle categorie di investitori o del target market di riferimento ovvero del taglio minimo dell’emissione.
In combinato con il requisito di stabilimento, questo implica che alle Banche non-UE verrà preclusa l’opportunità di offrire su base transfrontaliera titoli di debito a investitori italiani, ancorché istituzionali o in regime di private placement, con un potenziale impatto non trascurabile in termini di concorrenzialità del mercato del debito italiano.
Complice un massivo rimando alla regolamentazione secondaria a cura della Banca d’Italia, la partita potrebbe non essere ancora conclusa e potenziali margini di manovra, magari in termini di applicabilità delle esenzioni da regime di stabilimento, potrebbero emergere in sede di implementazione di secondo livello.
Le esenzioni
Il Decreto CRD VI codifica alcune esenzioni dal regime di stabilimento.
In primo luogo, viene introdotta (o finalmente riconosciuta, anche formalmente) l’esenzione da “reverse solicitation” anche per i servizi bancari.
Ai sensi dell’articolo 14-bis del Testo Unico Bancario, le Banche non-UE non saranno tenute a stabilire una succursale in Italia ove prestino servizi bancari “core” esclusivamente su richiesta genuina e non sollecitata della clientela italiana, tanto professionale quanto al dettaglio.
L’approccio italiano risulta però più laconico rispetto alla CRD VI. Le norme di recepimento non recano infatti una puntuale definizione dello scopo dell’esenzione demandando con riserva “in bianco” alla regolamentazione di Banca d’Italia l’identificazione dei criteri attuativi.
Ulteriore deviazione rispetto al quadro disegnato dal testo normativo europeo è poi rappresentata dall’introduzione di un onere di preventiva comunicazione per il ricorso alle esenzioni cosiddette interbancarie e infragruppo, che non trova riscontro nel testo della CRD VI.
Al riguardo, giova ricordare che non soggiacciono all’onere di stabilimento i servizi bancari “core” che un’Impresa presti nei riguardi di banche ovvero di altre Banche non-UE appartenenti al proprio gruppo.
Nella mente del legislatore europeo tanto basta per avvalersi dell’esenzione ed essere legittimati all’operatività su base transfrontaliera.
Il legislatore italiano è invece di diversa veduta: conferma la trasposizione delle esenzioni infra-bancaria e infragruppo ma ne condiziona il ricorso ad un preventivo vaglio di legittimità ad opera della Banca d’Italia.
Prima di avviare la propria operatività, l’Impresa sarà infatti tenuta a comunicare a Banca d’Italia la propria intenzione di avvalersi dell’esenzione intra-bancaria o infragruppo.
Ricevuta la comunicazione, il regulator avrà la facoltà di vietare l’avvio o la prosecuzione dell’operatività qualora non sussistano le condizioni dal medesimo stabilite.
In assenza del testo delle previsioni attuative di Banca d’Italia, non è ancora possibile prevedere il tenore delle condizioni cui il regolatore italiano ancorerà il vaglio preventivo ovvero l’impatto che questo avrà in termini di ricorso pratico alle esenzioni in commento.
Quel che è certo è che si tratta di un aspetto di significativa divergenza rispetto al regime armonizzato europeo cui le Banche non-UE devono prestare dovuta attenzione per evitare di incorrere in eventuali sanzioni.
Al pari foriero di dubbi interpretativi risulta il modus di recepimento dell’ultima delle esenzioni postulate dalla CRD VI, ossia quella prevista per i servizi bancari core ove ancillari alla prestazione di servizi di investimento MiFID.
Il Decreto CRD VI prevede infatti un mero rinvio alle previsioni di cui all’articolo 29-ter del Testo Unico della Finanza, la norma che disciplina il regime autorizzativo per le banche di paesi terzi che intendano prestare servizi MiFID (ivi inclusi quelli accessori) nei confronti di clientela italiana.
Limitandosi a un’interpretazione letterale, il rinvio al Testo Unico della Finanza sancisce l’introduzione di una terza via nel tetris delle licenze bancarie in vigore in Italia. Abrogata l’autorizzazione preventiva per la prestazione transfrontaliera per servizi bancari non-core, le Banche non-UE resteranno soggette ad oneri autorizzativi (con regime di stabilimento o meno) a seconda del tipo di servizi che intendono prestare combinati alla categoria di clienti che intenderanno servire.
In sintesi, non prestare servizi bancari core non metterà al sicuro dal requisito di stabilimento che potrebbe comunque applicarsi a quell’Impresa che intenda prestare (anche) servizi MiFID (anche accessori) a clientela al dettaglio o professionale su richiesta italiana.