Il Buy Now Pay Later e le sfide delle nuove norme sul credito al consumo

BNPL e le sfide delle nuove norme sul credito al consumo
Angelo Messore, Partner di LEXIA

Negli ultimi anni il ricorso al Buy Now Pay Later (BNPL) si è diffuso esponenzialmente, determinando l’affermazione di questa tipologia di prodotto come una delle principali modalità di finanziamento utilizzate dai consumatori, in particolare nell’ambito dell’e-commerce e dei pagamenti digitali.

Il successo di questa modalità di pagamento è legato alla possibilità, offerta ai consumatori, di dilazionare il pagamento del prezzo di beni e servizi in modo rapido, gratuito e con un processo pienamente integrato nell’esperienza d’acquisto.

Tipicamente, infatti, il BNPL comporta il riconoscimento al consumatore della possibilità di frazionare il pagamento del prezzo di acquisto di beni e servizi in un numero limitato di rate a breve termine, di norma inferiore o pari a tre mesi, senza alcun obbligo di corrispondere interessi.

Il quadro regolamentare di riferimento è stato di recente oggetto di una significativa revisione per effetto del recepimento della nuova direttiva in materia di credito al consumo (CCD2), che ha rivisto, tra l’altro, la disciplina concernente le esenzioni applicabili a queste tipologie di finanziamento. L’entrata in vigore delle nuove norme costituirà una sfida importante per gli operatori del settore, dal punto di vista della compliance aziendale e dei processi operativi adottati nei rapporti con la clientela.

Le esenzioni applicabili prima della nuova direttiva sul credito al consumo

Nel vigore della previgente direttiva sul credito al consumo e delle relative disposizioni italiane di recepimento, il BNPL si sottraeva in larga misura alla disciplina del credito ai consumatori.

La normativa escludeva, infatti, dall’ambito applicativo della disciplina in materia di credito al consumo, tra l’altro, i finanziamenti erogati in assenza di interessi e altri oneri ovvero quelli rimborsabili entro tre mesi a fronte del pagamento di spese di entità trascurabile. La generalità delle operazioni di BNPL ricadeva nell’ambito di applicazione di queste previsioni ed era pertanto esclusa dalla normativa sul credito al consumo.

La nuova direttiva sul credito al consumo

La nuova direttiva sul credito al consumo (CCD2) ha inteso ricondurre il BNPL all’interno del perimetro regolamentare del credito ai consumatori, armonizzato a livello europeo, in coerenza con l’obiettivo di massima armonizzazione e con l’esigenza di contrasto al sovraindebitamento.

Dal punto di vista della disciplina del BNPL, l’intervento più significativo interessa la ridefinizione del sistema delle esenzioni dalla disciplina in materia di credito al consumo. Il decreto introduce delle nuove fattispecie di esclusione, calibrate sulle corrispondenti previsioni della CCD2, che interessano, da un lato, i fornitori di beni e servizi e, dell’altro lato, i soggetti finanziatori.

Per quanto riguarda la prima tipologia di soggetti, la norma prevede che sono esentate le dilazioni concesse dal fornitore di beni o dal prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, per un termine non superiore a cinquanta giorni dalla consegna o dalla prestazione, purché gratuite (vale a dire, senza interessi o spese), fatta eccezione unicamente per spese limitate eventualmente applicabili per il ritardo.

La norma precisa che l’acquisto di crediti da parte di terzi sulla base di convenzioni stipulate con i fornitori costituisce comunque un’offerta di credito, con conseguente necessità di adempiere agli obblighi previsti per i finanziatori.

Un’esenzione ad hoc è invece prevista per i fornitori di beni o prestatori di servizi di grandi dimensioni (non qualificabili come PMI) che operino online: in queste ipotesi, sono previste delle condizioni più restrittive perché possa operare l’esenzione in questione, tra cui in particolare il fatto che il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi.

La nuova normativa prevede l’applicazione di un regime normativo semplificato – anziché una piena esenzione – per le fattispecie di credito al consumo in cui tipicamente ricadono le operazioni di BNPL. L’attrazione del BNPL nel perimetro regolamentato comporterà, pertanto, l’applicazione dell’insieme delle norme concernenti le operazioni di credito al consumo, salve le eccezioni che saranno individuate dalla Banca d’Italia, in linea con quanto consentito dal quadro normativo europeo.

Le esenzioni potranno interessare, tuttavia, unicamente taluni obblighi di informativa pre-contrattuale, mentre troverà applicazione il resto delle disposizioni concernenti i prodotti di credito al consumo, tra cui ad esempio la valutazione del merito creditizio, il diritto di recesso, la disciplina del rimborso anticipato, etc.

Le sfide per gli operatori

L’attrazione del BNPL nell’ambito della disciplina del credito ai consumatori richiede agli operatori del settore di rivedere i propri processi operativi e la documentazione contrattuale al fine di renderli pienamente conformi al quadro normativo di riferimento, che dovrà essere ulteriormente definito dalla Banca d’Italia.

È ragionevole attendersi un impatto anzitutto sull’esperienza di acquisto, che nel caso dei prodotti BNPL è stata da sempre caratterizzata da una particolare fluidità ed elasticità. Le nuove norme potrebbero, infatti, ingessare il processo di manifestazione del consenso da parte dei consumatori, riducendo il grado di utilizzo delle funzionalità BNPL.

Dall’altro lato, l’applicazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio a operazioni di importo modesto e a rapida estinzione potrebbe determinare l’esclusione delle fasce di clientela meno bancarizzate dalla possibilità di usufruire di finanziamenti BNPL.

Gli operatori avranno tempo fino al 20 novembre 2026 (ovvero, se successivo, fino al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione che saranno emanate dalla Banca d’Italia) per adeguarsi alle nuove disposizioni. La sfida per tutti è mantenere inalterata l’appetibilità del prodotto, cercando al contempo di rispondere agli obblighi di compliance introdotti dalle nuove norme.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di luglio/agosto 2026 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.

 

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