Banca Tercas: non fu aiuto di Stato

La Corte di Giustizia UE, nel rigettare l’appello della Commissione, ha confermato che l’intervento attuato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a sostegno di Banca Tercas non costituiva aiuto di Stato

Cleary Gottlieb ha rappresentato  il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) innanzi alla Corte di Giustizia nel giudizio di appello instaurato dalla Commissione europea avverso la sentenza resa dal Tribunale in data 19 marzo 2019 nelle cause riunite T- 98/16, T-196/16 e T-198/16. Il Tribunale aveva accolto il ricorso del FITD e degli altri ricorrenti, annullando la decisione con cui la Commissione aveva ritenuto che l’intervento volontario del FITD a sostegno di Banca Tercas costituisse un aiuto di Stato, concesso in violazione dell’art. 108(3) TFUE e incompatibile con il mercato interno. Secondo il Tribunale, la Commissione aveva erroneamente ritenuto che le misure a favore di Banca Tercas fossero imputabili allo Stato e attuate tramite risorse statali.

Rigettando l’impugnazione presentata dalla Commissione, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha precisato la propria giurisprudenza in materia di imputabilità allo Stato di interventi di sostegno attuati da un ente privato.

La sentenza della Corte

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la Corte ha ritenuto che,– nell’esaminare il requisito dell’imputabilità di una misura d’aiuto allo Stato, il Tribunale non abbia imposto alla Commissione stessa un livello di prova più elevato, ma ha applicato la consolidata giurisprudenza (a partire dalla sentenza Stardust) secondo cui l’imputabilità può essere dedotta da una serie di indizi derivanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto in cui tale misura è stata attuata. Secondo la Corte, il Tribunale ha semplicemente:

  1. preso atto delle oggettive differenze esistenti tra una situazione in cui l’ente erogatore dell’aiuto è un’impresa pubblica, come tale soggetta al controllo dello Stato, e quella in cui tale ente è controllato da privati;
  2. tratto le conseguenze di tali oggettive differenze nel valutare gli indizi necessari a dimostrare l’imputabilità della misura. Al riguardo, la Corte ha osservato che l’assenza di un vincolo di capitale tra l’ente interessato e lo Stato è un elemento di sicura rilevanza nel valutare l’imputabilità della misura allo Stato.

Il FITD non è un'emanazione dello Stato

La Corte ha respinto, altresì, l’argomento della Commissione secondo cui il FITD avrebbe dovuto essere considerato un ente emanazione dello Stato. Secondo la sentenza, la giurisprudenza sulla nozione di ente “emanazione dello Stato” – sviluppata dalla Corte in casi riguardanti l’effetto diretto di direttive non recepite o non recepite correttamente nei confronti di organismi o enti soggetti all’autorità o al controllo dello Stato – non può essere estesa alla questione dell’imputabilità allo Stato di misure di aiuto ai sensi dell’articolo 107(1) TFUE.

Inoltre, la Corte ha respinto l’argomento della Commissione secondo cui la sentenza del Tribunale avrebbe consento di eludere l’art. 32 della direttiva 2014/59, che prevede l’attivazione di una procedura di risoluzione qualora un ente creditizio necessiti di un sostegno finanziario pubblico straordinario, restando possibile per la Commissione dimostrare che una misura adottata da un sistema di garanzia dei depositi costituisce aiuto di Stato, tenuto conto delle caratteristiche di detto sistema e della misura in questione.

Infine, la Corte ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non avesse valutato gli indizi separatamente, ma avesse correttamente basato le proprie conclusioni su un’analisi complessiva di tutti gli elementi presi in considerazione nella decisione impugnata, collocati nel loro contesto.

La sentenza Tercas offre importanti chiarimenti sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato agli enti privati incaricati di svolgere funzioni di interesse generale e ha rilevanti implicazioni per la gestione delle crisi bancarie in Europa, riconoscendo che, in presenza di
determinate condizioni, interventi di sostegno a banche in difficoltà finanziati da sistemi di garanzia dei depositi non costituiscono aiuti di stato.

La soddisfazione di Federcasse

Federcasse ha espresso soddisfazione per la sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nel merito, la sentenza della Corte di Giustizia annulla definitivamente la decisione della Autorità Antitrust europea che aveva ordinato all’Italia (e quindi al FITD) di restituire i 295 milioni di euro erogati per la specifica operazione a favore della Tercas, considerati appunto come “aiuti di Stato”.

«Si chiude una vicenda che ha determinato a cascata conseguenze gravi per i risparmiatori e le banche italiane. L’allora ritenuto illegittimo intervento del FIDT – dice il Presidente di Federcasse e del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Augusto dell’Erba – non consentì al FITD stesso di intervenire successivamente a sostegno delle quattro banche (Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e CariChieti) rendendo necessario definire altre misure sulle quali, all’epoca, esprimemmo tutte le nostre perplessità di metodo e di merito. La sentenza ribadisce de facto l’importanza e la insostituibilità dei Fondi di tutela dei depositi nella fase sia di prevenzione sia di gestione delle crisi bancarie. Per quanto attiene al Credito Cooperativo, ricordo che il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo negli anni ha svolto una funzione essenziale di presidio di difesa del risparmio. Le limitate situazioni di criticità delle BCC italianesono difatti sempre state risolte internamente senza alcuna ricaduta sulle finanze pubbliche e senza che alcun risparmiatore subisse danni”. “Il ruolo chiave di tutela del risparmio dei Fondi di Garanzia dei Depositi, finanziati unicamente dalle banche con proprie risorse, va adesso considerato nella delicata fase di completamento dell’Unione bancaria e di riforma della Direttiva DGS e più in generale di revisione del framework sulla gestione delle crisi delle banche piccole e medie. Gli interventi preventivi e alternativi attuabili dai DGS vanno valorizzati e integrati a pieno titolo tra gli strumenti a disposizione per evitare e/o gestire le crisi».

 

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