Regolamentazione

Consob, nuovi orientamenti sugli abusi di mercato

Consob nuovi orientamenti sugli abusi di mercato

In foto: Giovanni Piscopo, Francesco Dagnino e Andrea Maroni di Lexia Avvocati

Con avviso dello scorso 10 giugno, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ha comunicato di conformarsi ai nuovi “Orientamenti relativi al regolamento (UE) sugli abusi di mercato n. 596/2014 (“MAR”) – Ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale” (gli “Orientamenti”).

La CONSOB, a seguito della pubblicazione da parte dell’European Securities and Markets Authority (“ESMA”) - avvenuta in lingua inglese il 5 gennaio 2022 e, successivamente, in tutte le lingue dell’Unione Europea il 13 aprile 2022 - di alcune integrazioni ai precedenti orientamenti in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ha dichiarato di conformarsi integralmente ai nuovi Orientamenti, recependoli nelle proprie prassi di vigilanza.

In particolare, i nuovi Orientamenti prevedono:

  • due nuovi motivi di legittimo interesse a ritardare la disclosure delle informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17(4) MAR, con riferimento rispettivamente al riacquisto, rimborso o altre operazioni sui fondi propri per gli emittenti soggetti al Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”), nonché agli esiti di eventuali processi di revisione e valutazione prudenziale (c.d. “Supervisory Review and Evaluation Process” o “SREP”) per gli emittenti soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (“CRD”);
  • e due nuove sezioni in cui vengono forniti chiarimenti sull’esistenza di informazioni privilegiate in relazione ai requisiti di fondi propri aggiuntivi di secondo pilastro (c.d. “Pillar 2 capital requirements” o “P2R”) e agli orientamenti di capitale di secondo pilastro (c.d. “Pillar 2 Guidance” o “P2G”).

L’ESMA ha dunque inteso assicurare agli emittenti – tipicamente bancari – indicazioni utili in merito alla sussistenza di legittimi motivi a fondamento della eventuale decisione di ritardare la pubblicazione di informazioni che assumono natura privilegiata, nonché alla qualificazione delle informazioni riguardanti i P2R e P2G.

Gli Orientamenti sono applicabili a tutti gli emittenti soggetti alla disciplina MAR a partire dal 13 giugno 2022.

Legittimi interessi degli emittenti nel ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

Come noto, gli Orientamenti contengono un’elencazione non esaustiva delle circostanze in cui la comunicazione immediata di informazioni privilegiate potrebbe verosimilmente pregiudicare i legittimi interessi degli emittenti.

Rispetto alla casistica finora nota, tale elenco si è arricchito di due ulteriori circostanze.In particolare, si chiarisce che costituiscono circostanze la cui comunicazione immediata al pubblico pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi degli emittenti:

  • per gli emittenti a cui è applicabile il CCR, la decisione, che sia stata adottata ma non ancora autorizzata dall’autorità competente, di effettuare il rimborso anticipato, la riduzione, il riacquisto, il ripagamento o il rimborso di strumenti di fondi propri oppure la riduzione, la distribuzione o la riclassificazione a titolo di un altro elemento dei fondi propri delle riserve sovrapprezzo azioni relative a strumenti di fondi propri.
  • per gli emittenti a cui è applicabile la CRD, la ricezione di una bozza di decisione o di informazioni meramente preliminari in relazione a un processo di SREP, che diventeranno definitivi soltanto in una fase successiva e previo completamento del processo decisionale dell’autorità di vigilanza prudenziale competente.

Informazioni privilegiate in relazione ai P2R e P2G

Gli Orientamenti chiariscono inoltre che gli emittenti sottoposti alla vigilanza prudenziale ai sensi della CRD, nel valutare se una bozza o una versione definitiva dei P2R o P2G costituisca informazione privilegiata ai sensi dell’art. 7(1) lettera a), del MAR, dovrebbero valutare attentamente che i rispettivi P2R o P2G siano informazioni:

  • non pubbliche;
  • direttamente riguardanti l’ente che li ha ricevuti;
  • di natura precisa.

In merito, negli Orientamenti dell’ESMA è altresì precisato che, a eccezione di un numero limitato di casi e a esito di un’accurata valutazione da parte dell’emittente, è da aspettarsi che i P2R siano considerati informazione privilegiata.

Inoltre, viene chiarito che i P2R e i P2G possono essere sensibili sul piano dei prezzi (price sensitive) e che tale sensibilità andrebbe valutata tenendo conto, tra l’altro, dell’entità dello scarto esistente tra i P2R o P2G dell’ente e il livello corrente del capitale.

Infine, gli Orientamenti forniscono esemplificazione di talune circostanze in cui aspettarsi una sensibilità dei P2R o dei P2G sul piano dei prezzi.