Arbitro per le Controversie Finanziarie: le modifiche al regolamento dopo i primi anni di operatività

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Manuela Malavasi, Partner di BonelliErede

Istituito dalla Consob nel 2016 e operativo dal 2017, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori retail e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gravano sugli intermediari nella prestazione di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

Nel primo quadriennio di attività, il valore medio delle controversie trattate dall’Arbitro si è attestato sui 60mila euro, denotando così che l’ACF è uno strumento di tutela di interessi economicamente rilevanti e non di fattispecie di c.d. microconflittualità come solitamente accade nell’ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution). La rilevanza degli interessi economici e la complessità delle questioni, giuridiche e fattuali, sottese alle controversie ACF ha fatto sì che un numero sempre maggiore di risparmiatori (circa il 70% nel 2020) abbia preferito avvalersi dell’assistenza di un procuratore, sebbene il Regolamento ACF consenta alle parti di agire in proprio, senza alcuna assistenza legale.

A partire dalla sua istituzione, l’ACF ha ricevuto oltre 7mila ricorsi, aventi ad oggetto principalmente la prestazione dei servizi di consulenza, di collocamento e di esecuzione ordini per conto dei clienti, con particolare riferimento al corretto esercizio degli obblighi informativi da parte dell’intermediario. L’elevato numero di ricorsi è stato in buona parte influenzato dalle iniziative degli azionisti delle c.d. Banche Venete e delle Banche poste in risoluzione nel novembre 2015, oltre che di talune banche popolari.

La mole di ricorsi, superiore rispetto a quella inizialmente stimata, ha contribuito ad aumentare la durata media dei procedimenti, pari a circa 380 giorni, a fronte di un tempo standard quantificabile in 180 giorni.

Nell’intento di semplificare il procedimento davanti all’Arbitro, di migliorarne l’operatività e di soddisfare le esigenze emerse nei primi anni di attività, con la Delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 la Consob ha apportato modifiche al Regolamento relativo al funzionamento dell’ACF, che entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021 e si applicheranno ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore.

Semplificazione degli atti difensivi e limiti alla produzione documentale

Tra le principali novità si segnalano le modifiche apportate all’art. 11 del Regolamento, relativo all’avvio e svolgimento del procedimento, finalizzate a soddisfare l’esigenza di un iter tempestivo, ordinato ed efficiente della procedura.

Il ricorso del risparmiatore e le deduzioni difensive dell’intermediario dovranno infatti essere predisposti utilizzando un apposito modulo, senza che possano essere presi in considerazione atti trasmessi in altre forme: novità di indubbio rilievo, che potrebbe incidere non poco sulla tecnica redazionale degli atti difensivi.

Altrettanto significativo è il divieto di produrre “documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi”.

Limiti temporali alla competenza dell’Arbitro

Viene poi previsto, con il nuovo comma 3-bis dell’art. 4 del Regolamento, che l’Arbitro potrà conoscere esclusivamente controversie relative a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente al ricorso. La finalità è evidente: limitare l’attività dell’ACF a controversie ascrivibili a un arco di tempo definito e che possono essere decise sulla base di un’istruttoria esclusivamente documentale, tenuto anche conto delle regole che limitano temporalmente l’obbligo degli intermediari di conservazione della documentazione.

Limiti ai ricorsi plurisoggettivi

Tra le varie condizioni di ricevibilità del ricorso poste dall’art. 10 del Regolamento, viene ora aggiunta la previsione che “più soggetti possono presentare ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso” ossia, come chiarito dalla stessa Consob, dello specifico rapporto giuridico oggetto di controversia, rispetto al quale la cointestazione del deposito titoli o la sottoscrizione congiunta del contratto quadro possono rilevare quali elementi indiziari.

Conferma del ruolo delle associazioni di categoria

Viene poi consacrata la possibilità (inizialmente prevista per la durata di due anni, poi prorogata, da ultimo fino al 30 settembre 2021) per gli intermediari di procedere al deposito delle deduzioni difensive tramite le associazioni di categoria.

In pratica, gli intermediari hanno termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso per il deposito delle deduzioni difensive, che di fatto viene esteso a 45 giorni se si avvalgono di un’associazione di categoria che provvede al deposito delle deduzioni difensive entro 15 giorni dalla ricezione da parte degli intermediari (tenuti a trasmettere le proprie deduzioni all’associazione entro 30 giorni dal ricorso).

Parimenti è confermata la possibilità per gli intermediari di avvalersi di associazioni di categoria per il deposito delle repliche alle deduzioni integrative del ricorrente, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni integrative.

Istituti volti ad agevolare una soluzione concordata della controversia

Molteplici sono le modifiche al Regolamento (artt. 13, 16 e 18) volte a incentivare il raggiungimento di una soluzione bonaria della controversia:

  • viene introdotta una nuova causa di estinzione del procedimento arbitrale: la presentazione da parte dell’intermediario, prima della decisione, di documentazione attestante il raggiungimento di un accordo con il ricorrente o il soddisfacimento della sua pretesa;
  • viene consentito il differimento di 60 giorni dell’accertamento di mancato adempimento della decisione da parte dell’intermediario qualora le parti comunichino l’avvio di negoziazioni per il raggiungimento di un accordo sull’esecuzione della decisione;
  • viene prevista la cancellazione dal sito web ACF della notizia di mancato adempimento della decisione in caso di adempimento integrale della stessa, anche se tardivo, o di raggiungimento di un accordo tra le parti;
  • l’intermediario viene esonerato dall’obbligo di versamento del contributo di soccombenza qualora abbia formulato, prima del ricorso, una proposta conciliativa, rifiutata dal ricorrente, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall’ACF; il contributo di soccombenza viene invece ridotto della metà qualora una proposta conciliativa con le stesse caratteristiche sia stata formulata dopo la presentazione del ricorso.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di settembre 2021 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop

 

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