Polizze Cat-Nat alla prova dei fatti: esclusioni e criticità dopo il ciclone Harry

Polizze Cat-Nat alla prova dei fatti
Da sinistra: Salvatore Iannitti, Partner; e Laura Bonato, Associate Norton Rose Fulbright

Ottomila chilometri di coste rappresentano il paradosso geografico su cui inciampa il nuovo sistema delle polizze catastrofali obbligatorie. La riforma introdotta dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101-112) e attuata con il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 nasce per ridurre l’esposizione sistemica delle imprese italiane, ma finisce per trascurare proprio uno dei fronti più esposti del Paese.

Il decreto attuativo, all’art. 3, definisce con precisione tassonomica gli eventi garantiti: l’alluvione, intesa come “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità” dalle usuali sponde di corsi d’acqua, bacini, laghi e reti di drenaggio artificiale, purché derivante da eventi atmosferici naturali; il sisma, quale “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene”, con il duplice requisito della localizzazione INGV e dell’inclusione in provvedimenti delle autorità competenti; la frana, definita come “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità”.

Per ciascuna fattispecie, le manifestazioni successive entro 72 ore dalla prima sono ricondotte a singolo evento.

E le mareggiate?

Un catalogo ragionato dei fenomeni naturali. Eppure, le mareggiate - fenomeno tutt’altro che marginale per un Paese peninsulare - non vi compaiono affatto. Lo conferma ANIA nel portale dedicato alle FAQ ufficiali.

Alla voce “Cosa NON rientra nella definizione di alluvione/inondazione/esondazione?”, si legge: “sono esclusi dalla polizza obbligatoria: la mareggiata; la marea; il maremoto”. La medesima esclusione ricompare sotto la definizione di sisma: “sono automaticamente esclusi dalla polizza: le mareggiate”.

E poiché la normativa primaria e secondaria tace sulle delimitazioni di rischio, alle compagnie resta di fatto la facoltà di mantenere le esclusioni già consolidate nella prassi di mercato.

Il ciclone Harry

Tra il 20 e il 21 gennaio 2026, il ciclone mediterraneo Harry ha colpito con particolare intensità Sicilia, Calabria e Sardegna, causando danni intorno a 1,5 miliardi di euro. L’evento ha rappresentato un banco di prova imprevisto per il nuovo sistema: molte imprese costiere, pur soggette all’obbligo assicurativo, hanno subito danni derivanti da un rischio escluso dalla copertura obbligatoria.

La reazione del dibattito pubblico è stata immediata e, per certi versi, prevedibile. Alcune dichiarazioni istituzionali hanno accusato il settore assicurativo di arroccarsi su cavilli per sottrarsi ai risarcimenti.

Una lettura che ignora un dato essenziale: l’esclusione delle mareggiate non è una scelta discrezionale delle imprese, ma una previsione normativa esplicita. Contestare oggi tale esclusione significa, di fatto, prendere le distanze dal perimetro che lo stesso legislatore ha disegnato.

Il risultato è un corto circuito comunicativo che rischia di minare la credibilità dell’intero impianto riformatore.

Sul piano degli incentivi, l’art. 1, comma 102, della legge di bilancio collega l’inadempimento dell’obbligo assicurativo all’esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. Principio recepito dal Codice degli incentivi, che all’art. 9, comma 1, lett. f), annovera l’inadempimento dell’obbligo assicurativo tra le cause di esclusione dalle agevolazioni pubbliche (con salvezza per incentivi fiscali e contributivi).

Il valzer delle proroghe ha generato una stratificazione normativa complessa: il D.L. 39/2025 ha differenziato i termini per classe dimensionale (31 marzo 2025 per le grandi imprese, 1° gennaio 2026 per le piccole e medie), mentre il Milleproroghe ha concesso un ulteriore rinvio al 31 marzo 2026 per alcuni settori specifici, tra cui somministrazione, turismo, pesca e acquacoltura.

L’incertezza generata da questa scansione frammentaria ha prodotto effetti prevedibili sul piano comportamentale: a oggi, il tasso di copertura della polizza cat-nat resta ampiamente inferiore al 30%, nonostante il termine originario fosse fissato al 31 dicembre 2025.

Il fattore codice ATECO

Il ciclone Harry si è abbattuto il 20 gennaio 2026. A quella data, l’obbligo per le PMI era in vigore da appena venti giorni. Le imprese che non si erano ancora adeguate – vuoi per inerzia, difficoltà operative o per sottovalutazione del rischio – rischiano ora di vedersi precluso l’accesso ai contributi pubblici per la ricostruzione.

Nel medesimo contesto geografico, tuttavia, un ristorante o un’impresa ittica – beneficiari della dilazione settoriale accordata dal Milleproroghe – potranno accedere ai medesimi ristori pubblici pur non avendo sottoscritto alcuna polizza.

Si profila un’asimmetria che interroga i principi generali dell’ordinamento: a parità di danno subito, a parità di condotta omissiva, l’accesso agli aiuti pubblici dipenderà dal codice ATECO dell’impresa. Il criterio selettivo, in altri termini, non è la meritevolezza né la gravità del pregiudizio, ma una combinazione di fattori che poco hanno a che vedere con la funzione solidaristica dei ristori.

Due questioni urgenti

Due questioni si impongono dunque all’attenzione dell’interprete e, auspicabilmente, del legislatore.

La prima investe il regime transitorio e i suoi effetti paradossali. Uno strumento concepito per rafforzare la resilienza del tessuto imprenditoriale rischia di operare, nella delicata fase di prima applicazione, come meccanismo di selezione avversa.

La seconda questione attiene al perimetro oggettivo della copertura: lasciare fuori sistematicamente le mareggiate significa accettare che una parte rilevante del rischio climatico resti strutturalmente scoperta.

Se l’obiettivo della riforma era costruire un nuovo patto tra Stato, imprese e mercato assicurativo, la prova dei fatti suggerisce che quel patto necessita di un rapido riallineamento. Diversamente, il rischio più concreto, alimentato dalla confusione comunicativa di questi giorni, è che si diffonda un clima di sfiducia generalizzata presso le PMI.

L’impressione di uno strumento mal calibrato, farraginoso nei tempi e incompleto nei contenuti, potrebbe tradursi in un rigetto culturale difficile da recuperare.

 

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